Un lavoratore indisponibile a vaccinarsi può essere sospeso, senza stipendio, dalle sue mansioni. La sentenza obbliga a questo punto il governo ad assumere decisioni chiare.
Raffaele Bonanni
In questo tempo di pandemia le forze politiche intervengono su ogni aspetto derivante da questa avversità. Può accadere, come accade, che si possono anche saltare a piè pari i problemi temi che possono provocare per loro stessi qualche fastidio da parte di una fetta, anche minuta, del proprio elettorato. Lo stesso Governo, molto variegato per composizione, sempre a rischio di rottura improvvisa della coalizione, preferisce soprassedere o aspettare tempi migliori per trovare soluzioni mediate.
È il caso degli obblighi a cui il lavoratore deve pur assoggettarsi per proteggersi e proteggere i propri compagni di lavoro dagli effetti negativi che la pandemia procura nelle sue sempre più minacciose varianti. Sinora ci si è guardati bene dal dare direttive post vaccinazioni riguardo a garanzie che devono offrire e ottenere i lavoratori nei posti di lavoro; direttive utili alle precauzioni per contrastare le infezioni, che in generale sinora hanno provocato molti lutti, paralizzato il mondo intero, bruciato montagne di denaro per mancati guadagni e per tutela dei cittadini, compreso i costi delle vaccinazioni.
Tuttavia, come si sa, ogni vuoto viene riempito. Nel caso nostro ci ha pensato il Tribunale di Modena, stabilendo nella sostanza che il lavoratore non vaccinato possa essere sospeso dal lavoro senza alcuna retribuzione. Infatti l’obbligo poggia sull’assunto che l’azienda, poiché è chiamata ad assicurare la sicurezza dei propri lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 2087 del codice civile, ha il dovere di premunirsi dal rischio che la mancata vaccinazione di taluni possa provocare nuove infezioni per la circolazione di varianti del COVID. Il giudice, nella ordinanza, precisa che la libertà di autodeterminazione deve essere bilanciata con altri diritti di rilievo costituzionale, come la salute dei clienti, degli altri dipendenti, e con il principio di libera iniziativa economica fissato dall’articolo 41 della Costituzione. E dunque il magistrato afferma che qualora l’azienda non disponga di mansioni che nella organizzazione del lavoro non prevedano contatti con l’utenza e con compagni di lavoro, può decidere di sospendere chi non voglia vaccinarsi.
Ed allora se si lavora in smart working o in altre mansioni non svolte in ambienti chiusi, come pure non in contatto con altre persone, l’impresa può sì soprassedere, ma nei casi contrari, invece, i lavoratori non vaccinati possono essere allontanati dalle attività sino alla loro avvenuta vaccinazione. In circostanze simili dunque, prevale il diritto-dovere alla salute che la Costituzione sottolinea come principio di solidarietà collettiva. A questo punto credo che sia arrivato il momento per il Governo e le parti sociali di fornire indicazioni precise a imprese e lavoratori delle attività private e pubbliche, a partire dagli ospedali e dalle scuole, in modo da regolare la vita comunitaria nello stesso modo e con lo stesso spirito che ha animato nel passato ogni attività collettiva. Va ripetuto fino alla noia: mai in una democrazia efficiente è accaduto che il volere di una piccola minoranza abbia potuto prevalere sugli interessi generali e a scapito della grande maggioranza dei cittadini.