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Salute psichica e 41-bis: il caso Scarcia. Intervista

Michele Russo illustra il reclamo contro il 41-bis applicato a Salvatore Scarcia. Al centro, la richiesta di una perizia psichiatrica indipendente e il delicato equilibrio tra sicurezza, diritto alla salute e dignità della persona.

Si è svolta davanti al Tribunale di Sorveglianza di Roma l’udienza relativa alla posizione di Salvatore Scarcia, detenuto presso la Casa di Reclusione di Milano Opera e sottoposto al regime differenziato previsto dall’articolo 41-bis dell’Ordinamento penitenziario. Al centro del procedimento non vi è l’accertamento della responsabilità penale dell’imputato, ancora giudicato nel processo pendente davanti al Tribunale di Matera, ma la verifica della permanenza dei presupposti che giustificano l’applicazione del regime speciale, alla luce delle condizioni psichiche e sanitarie documentate dalla difesa. Ne abbiamo parlato con l’Avv. Michele Russo, che insieme al collega Francesco Arnone ha chiesto l’accoglimento del reclamo contro il decreto applicativo del 41-bis e la nomina di un perito psichiatrico d’ufficio.

Avvocato Russo, qual è il punto centrale della vostra iniziativa davanti al Tribunale di Sorveglianza?

Il punto centrale non è la responsabilità penale di Salvatore Scarcia. Quella sarà accertata nel processo principale, pendente davanti al Tribunale di Matera, dove vale pienamente la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. Il tema oggi è diverso: verificare se il regime differenziato previsto dall’articolo 41-bis sia ancora fondato su presupposti attuali, concreti e individualizzati, alla luce delle condizioni psichiche e sanitarie documentate. Per questo abbiamo chiesto l’accoglimento del reclamo e un accertamento tecnico indipendente.

Quale aspetto dovrebbe essere approfondito attraverso una perizia?

La qualità della comunicazione. Il 41-bis presuppone che il detenuto sia ancora in grado di utilizzare le comunicazioni in modo criminalmente funzionale, selettivo e direzionato. Se però la produzione comunicativa risulta compulsiva, disorganizzata e clinicamente significativa, non può essere automaticamente interpretata come comunicazione criminale. È questo il profilo che riteniamo debba essere verificato da un esperto indipendente.

Quindi la quantità delle comunicazioni non sarebbe sufficiente a dimostrare la loro natura illecita?

Esattamente. La quantità non prova la qualità criminale della comunicazione. Un detenuto può scrivere molto, fare numerose richieste o protestare frequentemente, senza che ciò significhi necessariamente mantenere collegamenti funzionali con un’organizzazione criminale. Occorre valutare il contenuto e il significato di quelle comunicazioni, non fermarsi al dato numerico.

La vostra posizione mette in discussione l’istituto del 41-bis?

Assolutamente no. Non c’è alcuna contestazione ideologica del 41-bis. La questione è concreta e riguarda la sua applicazione a una persona specifica. Anche una misura eccezionale deve restare proporzionata, attuale e compatibile con la situazione reale del detenuto cui viene applicata.

Perché il profilo sanitario assume un ruolo così rilevante in questa vicenda?

Perché il diritto alla salute non si arresta davanti al carcere e non si arresta davanti al 41-bis. Se esistono condizioni psichiatriche rilevanti, devono essere valutate con attenzione. E se tali condizioni incidono sulla capacità comunicativa del detenuto, incidono inevitabilmente anche sul presupposto funzionale che giustifica il regime differenziato.

Scarcia è imputato in un processo ancora pendente. Questo elemento ha un peso nella valutazione?

Certamente. Questo non esclude, in astratto, l’applicazione del 41-bis, ma impone una cautela ancora maggiore. La gravità dell’accusa non può trasformarsi nell’equivalente della prova attuale dell’esistenza di collegamenti con l’organizzazione criminale. Ogni valutazione deve fondarsi su elementi concreti e aggiornati.

Avete già avviato iniziative sul piano sanitario?

Sì, esistono già percorsi e iniziative finalizzate alla presa in carico psichiatrica del detenuto. Questo dimostra che il tema sanitario non è teorico, ma rappresenta una questione concreta che merita un approfondimento specialistico anche nell’ambito del procedimento davanti al Tribunale di Sorveglianza.

È ipotizzabile un futuro ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo?

Ogni valutazione sarà effettuata dopo aver esaminato i provvedimenti che verranno adottati. È evidente, però, che quando entrano in gioco salute psichica, regime detentivo speciale e rischio di trattamenti inumani o degradanti, il parametro dell’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo rimane un riferimento fondamentale.

Qual è, in definitiva, la questione che il Tribunale è chiamato a risolvere?

La domanda di fondo è se possa essere mantenuto un regime detentivo eccezionale senza una verifica tecnica aggiornata della capacità effettiva del detenuto di utilizzare le comunicazioni per finalità criminali. Quando emergono condizioni psichiche e sanitarie documentate, occorre stabilire se la misura possa continuare a fondarsi sulla pericolosità originariamente contestata oppure se debba essere rivalutata alla luce della situazione attuale. È su questo equilibrio tra esigenze di sicurezza, diritto alla salute e dignità della persona che il Tribunale di Sorveglianza di Roma è chiamato a pronunciarsi.